Art. 4.

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio

 

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riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione»;

          b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «La documentazione non necessaria per il procedimento è secretata fino alla definizione del procedimento. Successivamente, a richiesta del pubblico ministero o della parte interessata, può esserne chiesta al giudice la distruzione. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, decide sulla richiesta con decreto motivato».